Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità

ISEMA il 21 maggio ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025scarica qui il fac simile per le richieste.

Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio

Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
  • gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
  • epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
  • usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.

Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere

Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:

  • le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
  • le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.

Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.

Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.

In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso. 

L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.

Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.

Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: [email protected].

In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. 

La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento: 

  • a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
    • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
    • la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
  • b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
    • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
    •  l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
    •  la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
  • c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
    •  la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
    • l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
    • la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
    • o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
    • prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
    • o a quello di mercato per il periodo residuale.

Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:

  • la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
  •  lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.