A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), saranno escluse dallo spilt payment.
Ricordiamo che tale decisione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.
Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.
Ricordiamo che in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025, leggi Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.
Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, varrà come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.
Split payment: escluse le società quotate
Premesso il quadro normativo di riferimento, la conseguenza dell'esclusione delle quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.
Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.
Ad esempio per un contratto per prestazioni di servizi verso una società quotata con fatturazione mensile che prevede l’applicazione del regime dello split payment, la fattura viene ordinariamente emessa entro il giorno 5 di ogni mese in riferimento alle prestazioni relative al mese precedente.
Quindi la fattura per il mese di giugno 2025 dovrà essere emessa entro il 5 luglio senza il regime split payment.
Sorge quindi la necessità per l’emittente di far concorrere l’Iva esposta in fattura alla propria liquidazione Iva periodica dal momento che l’imposta non verrà più pagata dalla società quotata committente che potrà comunque portare in detrazione l’Iva e non sarà tenuta alla doppia registrazione.
Non ci saranno invece cambiamenti per:
- fatture sottoposte al regime del reverse charge,
- fatture emesse dai professionisti non forfettari o comunque soggette a ritenuta alla fonte che restano fuori dallo split payment insieme alle operazioni soggette ai regimi monofase, al regime del margine, al regime speciale delle agenzie di viaggio, al regime per le attività di intrattenimento e spettacolo.
Nella ipotesi in cui una società quotata ricevesse dopo il 30 giugno 2025 una fattura emessa con data luglio 2025 e con il riferimento al regime split payment, dovrà chiedere al fornitore l’emissione di una nota di variazione in accredito e la riemissione non potendo in nessun modo sostituirsi al fornitore per effettuare il relativo pagamento.