Entro il giorno 15 di ciascun mese, i soggetti passivi IVA sono tenuti a emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. La medesima scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese solare precedente, a condizione che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione.
La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce.
Per le cessioni effettuate nel mese precedente tra i medesimi soggetti è consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa
