Auto aziendale per uso personale: quali tasse pagano il dipendente e l’impresa?

Se l’auto è destinata solo alla sfera privata o familiare del lavoratore, ad esempio per il tragitto casa-lavoro e per il tempo libero, senza alcun impiego per l’attività aziendale, si genera un fringe benefit. Il suo valore però non si calcola con il metodo forfetario previsto per l’uso promiscuo.

 Si applica invece il criterio del valore normale.

Nello specifico:

Lato dipendente imponibilità 

Il criterio convenzionale dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR non si applica (dal 2027 con lentrata in vigore del nuovo TUIR la norma corrispondente sarà l’art. 53, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 117/2026). Questo criterio è basato sulle percorrenze convenzionali e, dopo il correttivo “Omnibus” (D.Lgs. 148/2026), anche sull’anzianità del veicolo e sugli optional.

Il valore imponibile si determina con le regole generali sul valore normale dell’art. 9 del TUIR (dal 2027, art. 9 del D.Lgs. 117/2026). In concreto:

  • le tariffe ACI non bastano, perché misurano i costi di gestione sostenuti dall’impresa e non un prezzo praticato sul mercato;
  • il riferimento più corretto sono i listini delle società di autonoleggio, che però possono variare a seconda dell’operatore e della zona in cui si svolge l’attività.

Lato impresa: deducibilità dei costi

Dato che il veicolo costituisce reddito imponibile per il lavoratore, per il datore di lavoro,  il costo rientra tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente dell’art. 95 del TUIR (dal 2027, art. 104 del D.Lgs. 117/2026). La deduzione spetta:

  • in misura pari al valore del compenso in natura attribuito al dipendente;
  • entro il limite delle spese effettivamente sostenute dall’impresa.

Non operano quindi né la deduzione al 70% prevista per l’uso promiscuo né i limiti di costo fiscale dell’art. 164 del TUIR.

Indicazioni operative

  • Formalizzare l’assegnazione. L’accordo con il dipendente deve indicare in modo esplicito che il veicolo è destinato esclusivamente all’uso personale. In questo modo la modalità di utilizzo è distinguibile da quella promiscua.
  • Documentare la valorizzazione. Conviene conservare il listino di noleggio, o più listini comparabili, usato per determinare il valore normale, riferito al modello e all’area geografica.
  • Allineare cedolino e contabilità. Il benefit indicato in busta paga e il costo dedotto dall’impresa devono essere coerenti, perché la deducibilità è legata proprio al valore del compenso in natura.
  • Verificare l’uso effettivo. Se il veicolo viene impiegato anche per finalità aziendali, l’assegnazione va ricondotta all’uso promiscuo, con le relative regole di calcolo.

I diversi regimi per uso promiscuo e uso solo aziendale

Modalità di assegnazione Dipendente Impresa
Uso promiscuo Fringe benefit forfetario (art. 51, c. 4, lett. a) TUIR) Deduzione al 70%, senza tetto di costo
Uso esclusivamente aziendale Nessun benefit Limiti generali dell'art. 164 TUIR (deduzione integrale solo se il veicolo è strumentale)
Uso esclusivamente personale Fringe benefit a valore normale (art. 9 TUIR) Deduzione come costo di lavoro dipendente (art. 95 TUIR)