Revisori legali: la docenza dà diritto a crediti formativi?

La Circolare MEF n. 15 del 7 settembre 2026, contenente le istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei revisori legali per il triennio 2026-2028, introduce un’importante precisazione per i professionisti che partecipano ai corsi non soltanto come discenti, ma anche in qualità di docenti.

In particolare, viene riconosciuta la possibilità di maturare crediti formativi attraverso l’attività di docenza, nel rispetto di specifiche condizioni e limiti.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

Quanti crediti formativi spettano al revisore che svolge attività di docenza?

Secondo le indicazioni contenute nella Circolare MEF n. 15/2026, i revisori legali che svolgono attività di docenza nell’ambito dei corsi ammessi ai fini della formazione continua possono conseguire un credito formativo per ogni ora di formazione impartita. Il riconoscimento è previsto fino a un massimo di 5 crediti formativi.

L’attività di docenza diventa quindi una delle modalità attraverso le quali il revisore può concorrere all’assolvimento dell’obbligo di formazione continua previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010.

Quali attività di docenza consentono di maturare i crediti?

Non qualsiasi attività didattica svolta dal revisore consente automaticamente di maturare crediti.

La Circolare individua infatti le docenze svolte nell’ambito di corsi erogati da:

  • enti formatori accreditati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • Albi professionali;
  • società di revisione.

Il credito viene attribuito nella materia oggetto del corso nel quale è stata svolta la docenza.

È possibile ottenere nuovamente i crediti ripetendo lo stesso corso?

No. La Circolare MEF pone un limite specifico alla reiterazione dell’attività didattica.

Nel corso dello stesso triennio formativo, la ripetuta docenza nel medesimo corso non dà diritto all’acquisizione di ulteriori crediti formativi.

Di conseguenza, se il revisore tiene più volte lo stesso corso durante il triennio 2026-2028, la reiterazione della medesima attività didattica non può essere utilizzata per maturare nuovi crediti.

La regola mira quindi a valorizzare, ai fini della formazione continua, l’effettivo aggiornamento professionale e non la semplice ripetizione dello stesso intervento formativo.

Chi comunica al MEF i crediti maturati con la docenza?

Un ulteriore aspetto operativo riguarda la comunicazione dei crediti formativi. Secondo le istruzioni del MEF, sono gli enti formatori a dover trasmettere al Ministero i dati relativi ai crediti maturati dai revisori, compresi quelli riconosciuti per l’attività di docenza. La trasmissione deve avvenire con cadenza almeno trimestrale.

Il revisore, pertanto, non può sostituirsi all’ente formatore nella comunicazione dei crediti maturati attraverso il corso.

Qual è l’obbligo formativo dei revisori legali nel 2026?

Il riconoscimento dei crediti per l’attività di docenza si inserisce nel più generale obbligo di formazione continua previsto per gli iscritti al Registro dei revisori legali.

Per il triennio 2026-2028, ciascun revisore deve conseguire almeno 20 crediti formativi per ogni anno, per complessivi 60 crediti nel triennio.

Almeno 10 crediti annuali devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale, ricomprese nel Gruppo A del programma annuale del MEF.

Particolari obblighi riguardano invece i revisori abilitati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per i quali il minimo è pari a 25 crediti formativi annui.

Per questi ultimi, almeno 10 crediti devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale (Gruppo A) e almeno 10 le materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione della sostenibilità (Gruppo D).

Crediti formativi per la docenza dei Revisori: riepilogo

In sintesi, nel triennio formativo 2026-2028:

  • 1 ora di docenza = 1 credito formativo;
  • possono essere riconosciuti al massimo 5 crediti per l’attività di docenza;
  • la docenza deve essere svolta nell’ambito dei corsi ammessi dalla disciplina della formazione continua;
  • il credito viene attribuito nella materia oggetto del corso;
  • la ripetizione della docenza nello stesso corso durante il triennio non genera ulteriori crediti;
  • la comunicazione dei crediti al MEF compete all’ente formatore.

La novità consente quindi di valorizzare, ai fini dell’obbligo formativo, anche l’attività svolta dal revisore in qualità di docente, ferma restando la necessità di rispettare sia il limite quantitativo previsto sia le regole relative alle materie nelle quali devono essere conseguiti i crediti.